STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
GENTE
GREEN
Art.
1 - Denominazione
sociale
È
costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice
civile e dalla legge n. 383/2000, l’Associazione di promozione
sociale sotto la denominazione Gente Green
Art.
2 - Sede
legale e sedi secondarie
L’Associazione
di promozione sociale ha sede legale in Napoli, via Via
Bausan 36.
L’Assemblea
straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni,
uffici e rappresentanze in ogni località.
I
trasferimenti di sede legale all’interno del territorio comunale
non necessitano di modifiche statutarie.
Art.
3 - Lo scopo
L’Associazione
di promozione sociale Gente Green non ha fini di lucro.
L’associazione è un movimento laico di partecipazione civica che
agisce per la difesa dei principi della tutela dell'Ambiente e dei
Beni Culturali, della legalità, della trasparenza, dell'ecologia
della politica, della democrazia e di tutte le libertà civili,
politiche e religiose, rifiuta ogni forma di razzismo e
discriminazione, promuove la partecipazione attiva delle donne e
degli uomini all'attivismo civico, ambientale ed ecologico.
In
particolare intende diffondere e difendere i temi della qualità
della vita, dell'ambiente e dell'ecologia, della valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale materiale e
immateriale, gastronomico, dell'equità sociale, in quanto valori e
bisogni di riferimento di un numero crescente di cittadini, delle
parti sociali e delle imprese e l’affermazione
dei diritti di cittadinanza
Inoltre
intende
- favorire attivamente pratiche di solidarietà sociale per favorire l’inclusione sociale dei cittadini, in particolare dei minori a rischio, minori migranti; migranti;
- attività di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado
- corsi di aggiornamento per i docenti e per gli ordini professionali
- organizzare corsi di formazione per gli adulti anche attraverso FAD (formazione a distanza)
- abbattere gli ostacoli alla piena partecipazione e fruizione dei cittadini ai diritti, ai servizi, agli uffici, alla mobilità, al patrimonio artistico e culturale, al paesaggio, alla bellezza
- favorire la fruizione e la piena partecipazione dei cittadini svantaggiati, disabili e della terza età al diritto al viaggio, alla conoscenza, alla fruizione e alla gestione del tempo libero e della cultura
- diffondere la cultura e le pratiche di turismo sostenibile
- collabora con Enti privati e pubblici, tramite protocolli e convenzioni, per azioni e progetti che diffondano la cultura della sostenibilità ambientale
Per
il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'associazione può porre in
essere qualunque iniziativa o attività che sarà comunque ritenuta
opportuna o necessaria, ivi compresa l’organizzazione di :
seminari, progetti di educazione ambientale per le scuole e
Università, passeggiate, Settimane
Verdi, convegni,
incontri di studio, tavole rotonde, corsi di aggiornamento e
formazione, la produzione e diffusione di materiali promozionali su
supporto cartaceo e/o informatico, la promozione di iniziative
editoriali, eventi culturali, gastronomici e spettacolari, festival e
rassegne.
L’associazione,
inoltre, ricerca attivamente la collaborazione con altri movimenti,
comitati, associazioni ambientaliste, culturali , sportive,
amatoriali per favorire la realizzazione di una rete di associazioni
per la crescita civica e della partecipazione.
Gli
eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche informe indirette.
È
obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali
statutariamente
previste.
Tutte
le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente
vietate.
Le
attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a
principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei
diritti inviolabili della persona.
Art.
4 - La durata
L’Associazione
ha durata fino al 2050.
L’Assemblea
straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche
tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.
Art.
5 - I mezzi
economici
L’Associazione
di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle sue attività da:
– quote
e contributi degli associati;
– eredità,
donazioni e legati;
– contributi
dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, gastronomica, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
– entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni
anche a premi;
– iniziative
promozionali;
– altre
entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale.
I
beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari
devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle
finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
I
fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che
prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni
mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le
leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e
sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo
patrimonio.
Art.
6 - I soci
Sono
ammessi a partecipare all’Associazione di promozione sociale tutte
le persone (uomini e donne) che:
– accettano
gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
– condividono
gli scopi dell’Associazione;
– si
impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento
dello scopo prefissato.
Tre
sono le categorie di soci:
– soci
fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione;
– soci
effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di
socio dal Comitato direttivo.
– Soci
collettivi: sono le
associazioni e comitati che ne condividono i principi ispiratori
possono chiedere l’adesione a
Gente Green mantenendo la propria autonomia.
L'adesione di un'associazione o
di un comitato non comporta automatica adesione a Gente Green dei
propri componenti, rimanendo la stessa individuale.
Il numero dei soci effettivi è
illimitato.
I
soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni
dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare
della quota annuale viene stabilito dall’Assemblea in sede di
approvazione del bilancio.
Le
attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il
raggiungimento dei fini
sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e
totalmente gratuite. L'associazione può
in caso di particolare
necessità
assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche
ricorrendo ai propri associati.
Art.
7 - La domanda
di ammissione
Il
Comitato direttivo è l’organo competente a deliberare sulle
domande di ammissione degli aspiranti soci.
La
domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti
modalità:
– redatta
per iscritto;
– indirizzata
al Comitato direttivo.
La
domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio
e in particolare:
<.....>
[nome e cognome], nato a <.....>, il <.....> e residente
in <.....>, C.F. <.....>, attività svolta <.....>.
Il
diniego va motivato dal Comitato direttivo.
Dal
momento dell’ammissione il socio si impegna al versamento della
quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo
e approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al
rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.
Non
è ammessa la figura del socio temporaneo.
La
quota associativa è intrasmissibile.
Art.
8 - Diritti
dei soci
I
soci aderenti all’Associazione hanno diritto come previsto dalle
leggi e dal presente statuto:
– di
eleggere gli organi sociali;
– di
essere eletti negli stessi organi sociali;
– di
informazione e di controllo.
Il
socio volontario può avere diritto, se concordato, al rimborso delle
spese effettivamente sostenute per l’attività svolta.
L’Associazione
svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in
forma volontaria e gratuitadei propri associati.
Tutti
i soci hanno diritto di accesso:
– ai
documenti;
– alle
delibere assembleari;
– ai
bilanci e ai rendiconti;
– ai
registri dell’Associazione.
Tutti
i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art.
9 - I doveri
dei soci
Gli
aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo
personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione
delle esigenze e disponibilità personali dichiarate
Il
comportamento dell’associato sia nei confronti degli altri aderenti
sia all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito
di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona
fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle
disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee
programmatiche emanate.
Art.
10 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità
del socio
La
qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
– per
dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima
dello scadere dell’anno;
– per
recesso da comunicare per iscritto al Comitato direttivo;
– per
decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è
avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a
norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo
previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in
contraddittorio tra le parti interessate;
– per
delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il
socio:
a)
non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni
adottate dagli organi sociali;
b)
non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a
qualunque titolo verso l’Associazione;
c)
danneggi in qualunque modo con il suo operato l’Associazione;
– per
ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità
verrà dichiarata dal Comitato direttivo);
– per
decesso;
– per
indegnità (l’indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei
soci).
Soci
receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere
all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei
contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio
dell’Associazione.
Il
recesso del socio dall’Associazione di promozione sociale deve
avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al
coordinatore del Comitato direttivo di sezione.
Il
recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale
nel corso del quale è stato esercitato.
L’esclusione
del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione e deve
essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle
motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata
dall’Assemblea soci nella prima riunione utile.
Art.
11 - Gli
organi sociali
Gli
organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea
dei soci;
– il
Comitato direttivo;
– l'Ufficio
di Presidenza;
– Il
Comitato tecnico scientifico
– I
portavoce (due di genere diverso)
– il
Rappresentante Legale.
Le
cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna
retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.
Art.
12 - L’Assemblea
L’organo
sovrano dell’Associazione di promozione sociale è rappresentato
dall’Assemblea dei soci.
L’Assemblea
dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi.
L’Assemblea
è convocata:
– almeno
una volta all’anno dal Rappresentante Legale dell’Associazione o
dai Portavoce;
– mediante
avviso scritto da inviare con lettera semplice o via mail agli
associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima
dell’adunanza dei soci.
Nelle
lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:
– il
giorno, il luogo e l’ora dell’Assemblea;
– l’elenco
degli argomenti da discutere.
L’Assemblea
dei soci è Presieduta dal Rappresentante Legale o da uno dei due
portavoce.
Il
Presidente dell'Assemblea deve constatare:
– la
regolarità delle deleghe;
– il
diritto di partecipare all’Assemblea.
L’Assemblea
deve inoltre essere convocata:
– quando
il Comitato direttivo lo ritiene necessario;
– quando
la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli
avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei
lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea
può essere ordinaria e straordinaria.
Art.
13 - L’Assemblea
ordinaria
L’Assemblea
in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
– eleggere
il Rappresentante Legale;
– eleggere
il Comitato direttivo;
– approvare
o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al
successivo art. 14;
– stabilire
i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa
degli amministratori
dell’Organizzazione;
– stabilire
gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
– pronunciarsi
su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio
regolamenti);
– proporre
iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
– approvare
il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto
predisposti dal direttivo;
– fissare
annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
– ratificare
le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
– approvare
il programma annuale dell’Associazione.
Le
deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza
dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto
palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità
delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio
ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola
delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni
e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono
riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un
componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene
sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dall’estensore e
trascritto su apposito registro, conservato a cura del Rappresentante
Legale nella sede dell’Associazione.
Ogni
socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a
proprie spese, una copia.
Art.
14 - L’Assemblea
straordinaria
L’Assemblea
in seduta straordinaria:
– delibera
le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza
di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei
presenti;
– decide
in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione
del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’art.
20;
– delibera
sulla proroga della durata dell’Organizzazione;
– nomina
il liquidatore.
Le
deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del
Rappresentante Legale o dai portavoce e rimangono depositate nella
sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera
consultazione.
Hanno
diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti,
tutti i soci iscritti, purché
in
regola con il pagamento della quota.
Art.
15 - Il
Comitato direttivo
Il
Comitato direttivo è composto da massimo venti membri eletti
dall’Assemblea tra i propri aderenti.
Resterà
in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il
Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento
dell’attività sociale e per il
raggiungimento
degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla
decisione dell’Assemblea.
Le
deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la
presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei
voti, prevale il voto del Rappresentante Legale.
Il
Comitato direttivo:
– elegge
l'ufficio di Presidenza con un massimo di 10 rappresentanti
– compie
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– redige
e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività
dell’Associazione;
– redige
e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo
e il rendiconto economico;
– ammette
i nuovi soci;
– esclude
i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art.
13 del presente statuto.
Le
riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito
del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il
Rappresentante Legale (eletto direttamente dall’Assemblea
generale), il Tesoriere (eletto nell’ambito del Comitato direttivo
stesso) e due portavoce di genere diverso eletti dall'Ufficio di
Presidenza.
Art.
16 - L’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio
di Presidenza attua la linea culturale strategica dell'Associazione,
è responsabile
dell’organizzazione
e dell'amministrazione. L’Ufficio di Presidenza è composto da
massimo sette membri eletti dal Comitato direttivo tra i propri
membri.
Nell’ambito
dell'Ufficio di Presidenza sono previste almeno le seguenti figure:
il Rappresentante Legale (eletto direttamente dall’Assemblea
generale), e due portavoce di genere diverso eletti dall'Ufficio di
Presidenza.
L'Ufficio
di Presidenza resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono
rieleggibili.
Art.
17 Il Comitato
Tecnico scientifico
Il
Comitato Tecnico scientifico è composto da tecnici e professionisti
che si esprimono su temi proposti dall'Ufficio di Presidenza o
sottopongono argomenti all'Ufficio di Presidenza.
Il
Comitato Tecnico Scientifico è coordinato da due componenti dello
stesso Comitato (di genere diverso) nominati dall'Ufficio di
Presidenza.
art. 18 I Portavoce
Sono
due e di genere diverso, rappresentano le decisioni e le strategie di
Gente Green. I Portavoce vengono scelti dai membri dell'Ufficio di
Presidenza secondo modalità di consultazione stabilite dall'Ufficio
di Presidenza. I Portavoce restano in carica tre anni.
Art.
19 - Il
Rappresentante Legale
Il
Rappresentante Legale ha la legale rappresentanza dell’Associazione
di fronte alle autorità, può essere anche tesoriere e presiede il
Comitato direttivo e l’Assemblea.
Il
Rappresentante Legale convoca l’Assemblea dei soci in seduta
ordinaria e straordinaria.
Dispone
dei fondi sociali. Il Rappresentante Legale resta in carica tre anni
Art.
20 - Bilancio
L’esercizio
finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di
aprile deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio
consuntivo e la relazione del Rappresentante Legale e per determinare
eventualmente le quote associative. Il Comitato predispone il
bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un
anno e l’Assemblea ordinaria lo approva entro i termini consentiti
dalla legge; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede
dell’Associazione o sul sito web 10 giorni prima dalla convocazione
dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La
perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un
diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né
corrispettivi ad alcun titolo.
All’Assemblea
il Rappresentante Legale espone una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in
corso.
Art.
21 - Rendiconto
economico e finanziario
L’Associazione
deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e
registrare ogni tipo di entrata. In materia di finanziamenti, si
prevede che l’Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che
si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti
dall’Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla
prestazione della propria attività o dall’erogazione di servizi
convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata
per 3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche
possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o
terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi
istituzionali indicati dall’Ente nello statuto.
Art.
22 - Modifiche
statutarie
Il
presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei
soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei
soci presenti.
Ogni
modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi
sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge
italiana.
Art.
23 - Scioglimento
dell’Associazione
L’Assemblea
straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre
quarti degli associati.
L’Assemblea
straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell’Associazione
provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La
devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica
utilità a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità
similari.
Art.
24 - Norme
finali
Per
tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto
si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle
leggi vigenti in materia.
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