Statuto dell'Associazione


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
GENTE GREEN

Art. 1 - Denominazione sociale
È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla legge n. 383/2000, l’Associazione di promozione sociale sotto la denominazione Gente Green

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie
L’Associazione di promozione sociale ha sede legale in Napoli, via Via Bausan 36.
L’Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.
I trasferimenti di sede legale all’interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3 - Lo scopo
L’Associazione di promozione sociale Gente Green non ha fini di lucro. L’associazione è un movimento laico di partecipazione civica che agisce per la difesa dei principi della tutela dell'Ambiente e dei Beni Culturali, della legalità, della trasparenza, dell'ecologia della politica, della democrazia e di tutte le libertà civili, politiche e religiose, rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione, promuove la partecipazione attiva delle donne e degli uomini all'attivismo civico, ambientale ed ecologico.

In particolare intende diffondere e difendere i temi della qualità della vita, dell'ambiente e dell'ecologia, della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale materiale e immateriale, gastronomico, dell'equità sociale, in quanto valori e bisogni di riferimento di un numero crescente di cittadini, delle parti sociali e delle imprese e l’affermazione dei diritti di cittadinanza

Inoltre intende
  • favorire attivamente pratiche di solidarietà sociale per favorire l’inclusione sociale dei cittadini, in particolare dei minori a rischio, minori migranti; migranti;
  • attività di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado
  • corsi di aggiornamento per i docenti e per gli ordini professionali
  • organizzare corsi di formazione per gli adulti anche attraverso FAD (formazione a distanza)
  • abbattere gli ostacoli alla piena partecipazione e fruizione dei cittadini ai diritti, ai servizi, agli uffici, alla mobilità, al patrimonio artistico e culturale, al paesaggio, alla bellezza
  • favorire la fruizione e la piena partecipazione dei cittadini svantaggiati, disabili e della terza età al diritto al viaggio, alla conoscenza, alla fruizione e alla gestione del tempo libero e della cultura
  • diffondere la cultura e le pratiche di turismo sostenibile
  • collabora con Enti privati e pubblici, tramite protocolli e convenzioni, per azioni e progetti che diffondano la cultura della sostenibilità ambientale

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'associazione può porre in essere qualunque iniziativa o attività che sarà comunque ritenuta opportuna o necessaria, ivi compresa l’organizzazione di : seminari, progetti di educazione ambientale per le scuole e Università, passeggiate, Settimane Verdi, convegni, incontri di studio, tavole rotonde, corsi di aggiornamento e formazione, la produzione e diffusione di materiali promozionali su supporto cartaceo e/o informatico, la promozione di iniziative editoriali, eventi culturali, gastronomici e spettacolari, festival e rassegne.
L’associazione, inoltre, ricerca attivamente la collaborazione con altri movimenti, comitati, associazioni ambientaliste, culturali , sportive, amatoriali per favorire la realizzazione di una rete di associazioni per la crescita civica e della partecipazione.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche informe indirette.
È obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 - La durata
L’Associazione ha durata fino al 2050.
L’Assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 5 - I mezzi economici
L’Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
quote e contributi degli associati;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, gastronomica, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
iniziative promozionali;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 6 - I soci
Sono ammessi a partecipare all’Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) che:
accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
condividono gli scopi dell’Associazione;
si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Tre sono le categorie di soci:
soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione;
soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo.
Soci collettivi: sono le associazioni e comitati che ne condividono i principi ispiratori
possono chiedere l’adesione a Gente Green mantenendo la propria autonomia.
L'adesione di un'associazione o di un comitato non comporta automatica adesione a Gente Green dei propri componenti, rimanendo la stessa individuale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale viene stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7 - La domanda di ammissione
Il Comitato direttivo è l’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.
La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:
redatta per iscritto;
indirizzata al Comitato direttivo.
La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio e in particolare:
<.....> [nome e cognome], nato a <.....>, il <.....> e residente in <.....>, C.F. <.....>, attività svolta <.....>.
Il diniego va motivato dal Comitato direttivo.
Dal momento dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - Diritti dei soci
I soci aderenti all’Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:
di eleggere gli organi sociali;
di essere eletti negli stessi organi sociali;
di informazione e di controllo.
Il socio volontario può avere diritto, se concordato, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta.
L’Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuitadei propri associati.
Tutti i soci hanno diritto di accesso:
ai documenti;
alle delibere assembleari;
ai bilanci e ai rendiconti;
ai registri dell’Associazione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 9 - I doveri dei soci
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate
Il comportamento dell’associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno;
per recesso da comunicare per iscritto al Comitato direttivo;
per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;
c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l’Associazione;
per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo);
per decesso;
per indegnità (l’indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei soci).
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Il recesso del socio dall’Associazione di promozione sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al coordinatore del Comitato direttivo di sezione.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 11 - Gli organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Comitato direttivo;
l'Ufficio di Presidenza;
Il Comitato tecnico scientifico
I portavoce (due di genere diverso)
il Rappresentante Legale.
Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Art. 12 - L’Assemblea
L’organo sovrano dell’Associazione di promozione sociale è rappresentato dall’Assemblea dei soci.
L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi.
L’Assemblea è convocata:
almeno una volta all’anno dal Rappresentante Legale dell’Associazione o dai Portavoce;
mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o via mail agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell’adunanza dei soci.
Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:
il giorno, il luogo e l’ora dell’Assemblea;
l’elenco degli argomenti da discutere.
L’Assemblea dei soci è Presieduta dal Rappresentante Legale o da uno dei due portavoce.
Il Presidente dell'Assemblea deve constatare:
la regolarità delle deleghe;
il diritto di partecipare all’Assemblea.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata:
quando il Comitato direttivo lo ritiene necessario;
quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - L’Assemblea ordinaria
L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
eleggere il Rappresentante Legale;
eleggere il Comitato direttivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 14;
stabilire i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori
dell’Organizzazione;
stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
approvare il programma annuale dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dall’estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Rappresentante Legale nella sede dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 14 - L’Assemblea straordinaria
L’Assemblea in seduta straordinaria:
delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’art. 20;
delibera sulla proroga della durata dell’Organizzazione;
nomina il liquidatore.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Rappresentante Legale o dai portavoce e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché
in regola con il pagamento della quota.

Art. 15 - Il Comitato direttivo
Il Comitato direttivo è composto da massimo venti membri eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti.
Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il
raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.
Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Rappresentante Legale.
Il Comitato direttivo:
elegge l'ufficio di Presidenza con un massimo di 10 rappresentanti
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
ammette i nuovi soci;
esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art. 13 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Rappresentante Legale (eletto direttamente dall’Assemblea generale), il Tesoriere (eletto nell’ambito del Comitato direttivo stesso) e due portavoce di genere diverso eletti dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 16 - L’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza attua la linea culturale strategica dell'Associazione, è responsabile
dell’organizzazione e dell'amministrazione. L’Ufficio di Presidenza è composto da massimo sette membri eletti dal Comitato direttivo tra i propri membri.
Nell’ambito dell'Ufficio di Presidenza sono previste almeno le seguenti figure: il Rappresentante Legale (eletto direttamente dall’Assemblea generale), e due portavoce di genere diverso eletti dall'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 17 Il Comitato Tecnico scientifico
Il Comitato Tecnico scientifico è composto da tecnici e professionisti che si esprimono su temi proposti dall'Ufficio di Presidenza o sottopongono argomenti all'Ufficio di Presidenza.
Il Comitato Tecnico Scientifico è coordinato da due componenti dello stesso Comitato (di genere diverso) nominati dall'Ufficio di Presidenza.


art. 18 I Portavoce
Sono due e di genere diverso, rappresentano le decisioni e le strategie di Gente Green. I Portavoce vengono scelti dai membri dell'Ufficio di Presidenza secondo modalità di consultazione stabilite dall'Ufficio di Presidenza. I Portavoce restano in carica tre anni.

Art. 19 - Il Rappresentante Legale
Il Rappresentante Legale ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte alle autorità, può essere anche tesoriere e presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea.
Il Rappresentante Legale convoca l’Assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria.
Dispone dei fondi sociali. Il Rappresentante Legale resta in carica tre anni

Art. 20 - Bilancio
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Rappresentante Legale e per determinare eventualmente le quote associative. Il Comitato predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l’Assemblea ordinaria lo approva entro i termini consentiti dalla legge; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione o sul sito web 10 giorni prima dalla convocazione dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
All’Assemblea il Rappresentante Legale espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

Art. 21 - Rendiconto economico e finanziario
L’Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. In materia di finanziamenti, si prevede che l’Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall’Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall’erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall’Ente nello statuto.

Art. 22 - Modifiche statutarie
Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 23 - Scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell’Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 24 - Norme finali
Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.


2 commenti:

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